CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
Le condizioni generali Raggiungere si applicano a tutti i contratti di viaggio relativi ai viaggi organizzati da Raggiungere, marchio della Raggiungere Tour Operator di Marina Emprin Gilardini & C. sas (qui di seguito indicata come “Raggiungere”), salvo per quanto diversamente previsto nel programma di viaggio. La quota di partecipazione al viaggio, i servizi in essa compresi, le informazioni sui documenti necessari per l’effettuazione del viaggio, i tempi occorrenti per ottenerli e ogni altra informazione relativa alle formalità sanitarie e/o in materia di documenti personali di espatrio (passaporto, visti, ecc.) necessari per effettuare il viaggio ed il soggiorno, sono riportati nel programma di viaggio. Qualora successivamente alla data di pubblicazione del programma di viaggio le competenti autorità richiedano nuovi o particolari requisiti dei documenti personali di espatrio e/o nuove o particolari formalità sanitarie, la Raggiungere comunicherà tali informazioni al Cliente non appena possibile.
2. PRENOTAZIONI
L’accettazione delle prenotazioni da parte di Raggiungere si intende perfezionata solo al momento della conferma da parte di Raggiungere. Raggiungere si riserva il diritto di non effettuare il viaggio qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti indicato nel programma di viaggio, dandone comunicazione al Cliente almeno 20 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio.
3. PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato l’acconto indicato nel programma di viaggio. Il saldo dovrà essere versato almeno 60 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio, salvo diverse disposizioni indicate nei singoli programmi. In caso di prenotazioni effettuate nei 20 giorni precedenti la data prevista di inizio del viaggio, contestualmente alla prenotazione dovrà essere versata l’intera quota di partecipazione al viaggio. La mancata osservanza da parte del Cliente dei predetti termini e modalità di pagamento costituisce inadempimento ai sensi dell’art. 8.
4. QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione al viaggio sono determinate sulla base del corso dei cambi e dei costi di trasporto (compreso il costo del carburante) e degli altri servizi indicati nel programma di viaggio. Fino a 20 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio, “La Fionda” potrà modificare in ogni momento, in aumento o in diminuzione, le quote di partecipazione qualora si verifichino variazioni dei tassi di cambio, dei costi di trasporto (incluso il costo del carburante) o del costo di altri servizi (compresi diritti e tasse su certi servizi quali, in via esemplificata, le tasse di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti). Qualora la modifica in aumento della quota di partecipazione sia superiore al 10%, il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto di viaggio senza il pagamento di nessun corrispettivo o penalità, purché ne dia comunicazione scritta a Raggiungere entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione relativa all’aumento della quota di partecipazione. In difetto di comunicazione tempestiva del Cliente, la modifica si intende accettata.
5. CESSIONE DELLA PRENOTAZIONE
Il Cliente che sia nell’impossibilità di partecipare al viaggio prenotato, può cedere la propria prenotazione dopo aver informato per iscritto Raggiungere con almeno 20 giorni di preavviso rispetto alla data prevista di inizio del viaggio, ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste nel programma di viaggio per la partecipazione al viaggio stesso sempre che non lo impediscano ragioni di passaporto, visti, vaccinazioni, o problemi per diverse sistemazioni alberghiere. Raggiungere non sarà comunque responsabile della eventuale mancata accettazione del nominativo del cessionario da parte di terzi fornitori di servizi. In ogni caso il cedente e il cessionario sono solidamente responsabili nei confronti di Raggiungere per il pagamento del saldo del prezzo, nonché le eventuali spese supplementari derivanti da tale cessione, comprese le somme non rimborsabili dovute a terzi.
6. RECESSO
Il Cliente può recedere dal contratto dandone comunicazione per iscritto a Raggiungere e versando a Raggiungere il corrispettivo di seguito pattuito, cui vanno aggiunti i costi di gestione della pratica comunque a carico del cliente. Il Cliente che receda dal contratto, salvo i casi previsti dal precedente art. 4 e dal successivo art. 7, è tenuto a versare a Raggiungere, ai sensi dell’art. 1373, terzo comma, c.c., quale corrispettivo per il proprio recesso, l’importo così determinato: a. 10% della quota dal giorno dell’iscrizione fio a 60 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio; b. 30% della quota da 59 a 46 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio; c. 50% della quota da 45 a 31 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio; d. 75% della quota da 30 a 15 giorni prima della data prevista di inzio del viaggio; e. 100% della quota da 14 giorni prima della data prevista di inizio del viaggio.
7. ALTRI CASI DI RECESSO
Qualora Raggiungere comunichi al Cliente una modifica in aumento della quota di partecipazione al viaggio indicata nel programma di viaggio, in misura superiore al 10% il Cliente potrà recedere dal contratto di viaggio, con le modalità di cui al precedente art. 4, senza versare alcun corrispettivo per il proprio recesso. Il Cliente potrà altresì recedere dal contratto di viaggio senza versare alcun corrispettivo per il proprio recesso qualora Raggiungere comunichi il differimento o l’anticipo in misura superiore a 48 ore dalla data prevista di partenza o di ritorno del viaggio. In tali casi, il Cliente entro 48 ore dalla comunicazione della modifica, dovrà comunicare a Raggiungere per iscritto se intende avvalersi del diritto di recesso o accettare incondizionatamente la modifica. In difetto di comunicazione tempestiva da parte del Cliente la modifica si intenderà accettata.
8. INADEMPIMENTI DEL CLIENTE
È considerato inadempiente il Cliente che non si presenti alla data e all’ora indicata da Raggiungere nel luogo convenuto per la partenza. È altresì considerato inadempiente il Cliente che non potesse partecipare al viaggio o proseguire nel viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali di espatrio o per il mancato o irregolare assolvimento delle formalità sanitarie necessarie per la partecipazione al viaggio: e cioè anche qualora successivamente alla data di pubblicazione del programma di viaggio, quindi anche nei 20 giorni prima della prevista data di inizio del viaggio o nel corso del viaggio stesso, le competenti autorità richiedano nuovi o particolari documenti personali di espatrio, e/o nuovi o particolari requisiti dei documenti di espatrio, e/o nuove o particolari formalità sanitarie, a cui il Cliente non voglia o non possa adeguarsi tempestivamente. In tali casi, così come in ogni altra ipotesi di inadempimento da parte del Cliente, egli è tenuto a versare a Raggiungere a titolo di penali, ai sensi dell’art. 1382 c.c., una somma pari al 100% della quota di partecipazione al viaggio. In ogni caso nessun rimborso spetta al Cliente che decida di interrompere la propria partecipazione al viaggio già iniziato.
9. ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO
Il Cliente ha diritto al solo rimborso di quanto da lui pagato a titolo di acconto o di quota di partecipazione, senza alcun ulteriore indennizzo, qualora Raggiungere gli comunichi: a) con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data prevista di inizio del viaggio, l’annullamento a motivo di un numero di prenotazione inferiore al numero minimo di partecipanti previsto dal programma di viaggio; b) in qualsiasi momento, l’annullamento del viaggio per causa di forza maggiore o per il verificarsi di fatti non conosciuti o non prevedibili al momento della prenotazione o comunque per il verificarsi di fatti non imputabili a Raggiungere. Qualora per qualsiasi altro motivo non imputabile a fatto del Cliente, Raggiungere annulli il viaggio, il Cliente ha diritto: a) di partecipare su proposta di Raggiungere ad un altro viaggio organizzato da Raggiungere, con quota di partecipazione equivalente o superiore a quella annullata, senza essere tenuto a versare alcuna integrazione della quota di partecipazione al viaggio; b) di partecipare ad un altro viaggio, organizzato da Raggiungere e di cui vi sia disponibilità di posti, con quota di partecipazione inferiore a quella del viaggio annullato e di ottenere il rimborso della differenza tra le due quote di partecipazione al viaggio risultanti dai rispettivi programmi di viaggi; c) di essere rimborsato di quanto da lui pagato a titolo di acconto o di quota di partecipazione.
10. MANCATA FORNITURA DI SERVIZI NEL CORSO DEL VIAGGIO
Se, dopo la partenza, una parte essenziale dei servizi contemplati dal contratto di viaggio, non viene fornita al Cliente, purché ciò non dipenda da causa di forza maggiore, Raggiungere si impegna a predisporre ove possibile, soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del Cliente, affinché il viaggio possa continuare. In difetto Raggiungere risarcirà il Cliente nei limiti della differenza tra le prestazioni effettivamente fornite e quelle previste dal programma di viaggio. Qualora non sia possibile predisporre alcuna soluzione alternativa o il Cliente non l’accetti per validi motivi, Raggiungere, ove necessario, fornirà al Cliente, per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, senza supplementi di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello previsto dal programma di viaggio per il ritorno, purché il detto mezzo di trasporto sia normalmente disponibile e vi sia disponibilità di posti. In tale ipotesi come anche nell’ipotesi in cui non sia possibile fornire un mezzo di trasporto equivalente a quello indicato nel programma di viaggio, Raggiungere risarcirà il Cliente nei limiti della differenza tra le prestazioni previste nel programma di viaggio e quelle effettivamente fornite al Cliente, in alternativa, a scelta del Cliente, rilascerà al Cliente un buono di pari valore utilizzabile per la partecipazione ad altri viaggi organizzati da Raggiungere nei 12 mesi successivi. In caso di forza maggiore (in via esemplificativa: scioperi, ritardi dei vettori o dei fornitori di servizi, avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi, atti di terrorismo, radioattività, ecc.) che impedisca o limiti la fornitura dei servizi previsti, Raggiungere potrà modificare a suo giudizio il programma di viaggio, inclusi itinerari orari di partenza e arrivo, mezzi di trasporto e alloggio, senza che ciò comporti alcuna sua responsabilità o obbligo di risarcimento o rimborso nei confronti del Cliente.
11. RESPONSABILITÀ
La responsabilità di Raggiungere per quanto riguarda i danni derivanti dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del contratto di viaggio è regolata dalle convenzioni internazionali e dalle leggi vigenti in materia. In particolare: la responsabilità di Raggiungere per i danni alla persona del Cliente derivanti dall’inadempimento di Raggiungere, dei suoi incaricati o dei terzi fornitori di servizi, non può in alcun caso eccedere i limiti stabiliti dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con Legge 19 maggio 1932, n.841, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con Legge 2 marzo 1963, n.806, nonché dalla Convenzione di Bruxelles del 1970, ratificata con Legge 27 dicembre 1977, n.1084; la responsabilità di Raggiungere per i danni, la perdita o il furto di cose di proprietà del Cliente, dipendenti dall’inadempimento di Raggiungere, dei suoi incaricati o dei terzi fornitori di servizi, non può eccedere i limiti stabiliti dalle Convenzioni internazionali di cui sia parte l’Italia e dalle leggi vigenti in materia e comunque non può eccedere i limiti previsti dall’art. 13, n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1970, ratificata con Legge 27 dicembre 1977, n. 1084. In ogni caso Raggiungere non sarà responsabile dei danni di qualsiasi genere, qualora l’inadempimento non sia imputabile a sua colpa, o a colpa dei suoi incaricati o dei terzi fornitori di servizi quando le mancanze nell’esecuzione del contratto: – siano imputabili al Cliente; – siano imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto e presentino un carattere imprevedibile o insormontabile; – siano dovute a causa di forza maggiore o ad un avvenimento che Raggiungere non poteva, con tutta la dovuta accortezza, prevedere o risolvere. Raggiungere non è in nessun caso responsabile dei danni derivanti da: – inosservanza da parte del Cliente delle raccomandazioni, avvertenze o indicazioni fornitegli da Raggiungere, dai suoi incaricati, dai terzi fornitori di servizio contenute nel programma di viaggio; – iniziative autonome del Cliente; – prestazioni dei servizi forniti da terzi e non previsti dal contratto di viaggio.
12. RECLAMI E SEGNALAZIONI DI MANCANZE NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto, così come ogni reclamo, deve essere segnalata a Raggiungere, a pena di decadenza dal diritto del Cliente di chiedere qualsiasi tipo di risarcimento o di rimborso per iscritto ed entro 10 giorni lavorativi dalla data di ritorno. In caso di corretta e tempestiva segnalazione Raggiungere proporrà al Cliente la soluzione che riterrà più appropriata nel caso concreto con comunicazione che verrà inviata nei 30 giorni successivi al ricevimento della segnalazione.
13. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER I VIAGGI ALL’ESTERO
Tutti i partecipanti iscritti ai viaggi contenuti nel presente catalogo beneficiano della copertura assicurativa “Globy Gruppi”, che dà diritto di usufruire, in caso di necessità, delle prestazioni descritte in dettaglio sul certificato che viene consegnato insieme ai documenti di viaggio e che può essere richiesto in visione a Raggiungere.
14. ASSICURAZIONI
Raggiungere è coperta da polizza assicurativa Mondial Asssistance S.p.A. n° 130229, per la responsabilità civile di cui agli artt. 15 e 16 del D.L. 111/95.
15. FONDO DI GARANZIA
Presso la Presidenza del consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 del Decreto legislativo 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio in caso di viaggi all’estero.
16. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa o connessa alla validità, esecuzione ed interpretazione del contratto di viaggio è esclusivamente competente il Foro di Torino.
Organizzazione tecnica:
RAGGIUNGERE TOUR OPERATOR di Marina Emprin Gilardini & C. s.a.s.
Corso Fiume, 10 – 10133 Torino
P. Iva 10158100015 R.E.A. To 1109894
Tel. +390116604261 Fax: +390116604263
Email:
info@raggiungere.net Autorizz. Com. Torino n. 45446/2002/1
Direttore tecnico: Marina Emprin Gilardini