CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI
- AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1- Le presenti condizioni si applicano ai contratti (qui di seguito “
Contratto”) di pacchetto turistico per la prestazione di una combinazione di servizi turistici ai sensi degli artt. 32 e ss. del Codice del turismo (d.lgs. 79/2011) (qui di seguito anche “
Viaggio”) offerti da Raggiungere Tour Operator Srl a socio unico (qui di seguito “
Raggiungere”), i quali sono composti da: a) il
Modulo di adesione, b) il
Programma di Viaggio, c) le presenti
Condizioni di partecipazione. In caso di contrasto tra le previsioni presenti in ciascuno dei predetti tre documenti, l’ordine di prevalenza segue l’ordine con il quale sono sopra indicati (a, b, c).
1.2- I documenti b) e c) contengono le
informazioni precontrattuali di cui agli artt. 34 e 36, comma 5, del Codice del turismo, oltre al Modulo informativo standard
Allegato A del Codice del turismo, parimenti inviato al Viaggiatore prima della conclusione del Contratto.
- CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La conclusione del Contratto è condizionata a: i) accettazione, da parte di Raggiungere, della richiesta di partecipazione del Viaggiatore formulata tramite compilazione e sottoscrizione del Modulo di adesione con accettazione, anche quale rappresentante degli altri Viaggiatori, in solido con essi, di tutte le condizioni del Contratto nonché ii) al versamento dell’acconto, che, in caso di mancata accettazione da parte di Raggiungere, verrà restituito al Viaggiatore.
- PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
3.1- La quota di partecipazione al Viaggio e i servizi in essa compresi sono indicati nel Programma di Viaggio
3.2- Il giorno dell’invio del Modulo di adesione, dovrà essere versato un
acconto nella misura indicata nel Programma di Viaggio, il
saldo sarà dovuto nell’importo ed entro il termine indicato sempre nel Programma di Viaggio [in assenza di diversi termini, almeno 30 (trenta) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio]. In caso di adesioni effettuate nei 30 (trenta) giorni precedenti la data di previsto inizio del Viaggio, il giorno dell’invio del Modulo di adesione, dovrà essere versata l’
intera quota di partecipazione al Viaggio.
3.3- Qualsiasi
ritardo nel versamento delle somme dovute costituisce inadempimento ai sensi dell’art. 8.
- REVISIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
4.1- Dopo la conclusione del Contratto, il prezzo può essere
aumentato o ridotto in conseguenza di modifiche riguardanti:
- a) il prezzo del trasporto passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia;
- b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel Contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell'esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d'imbarco nei porti e negli aeroporti;
- c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.
4.2- In caso di
diminuzione del prezzo, Raggiungere detrarrà, dal rimborso dovuto al Viaggiatore, le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive.
4.3- Se l'
aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l'8% del prezzo complessivo del Contratto, si applica l'art. 6.
4.4- Raggiungere comunicherà al Viaggiatore l’aumento di prezzo, unitamente alla relativa motivazione, almeno
20 (venti) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio.
- CESSIONE DEL CONTRATTO
5.1- Entro e non oltre
7 (sette) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio, il Viaggiatore, previo preavviso scritto (inclusa posta elettronica) a Raggiungere, può cedere il Contratto a una persona che soddisfi
tutti i requisiti per la fruizione del servizio stabiliti nel Programma di Viaggio, ivi inclusi passaporto, visti, vaccinazioni, sistemazioni alberghiere. Il Viaggiatore e il suo cessionario sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e per gli eventuali altri oneri, inclusi diritti, imposte, spese amministrative e di gestione delle pratiche risultanti da tale cessione.
5.2- Raggiungere informa il Viaggiatore dei
costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute da Raggiungere in conseguenza della cessione del Contratto.
- MODIFICA DELLE CONDIZIONI
6.1- Prima della data di previsto inizio del Viaggio, Raggiungere può apportare modifiche unilateralmente alle condizioni del Contratto, ad eccezione del prezzo di cui all’art. 4, se sono di
scarsa importanza, quale si conviene di considerare il differimento o l’anticipo dalla data prevista di partenza o di ritorno dal Viaggio in misura inferiore alle 48 (quarantotto) ore.
6.2- Se, prima della data di previsto inizio del Viaggio, Raggiungere:
- a) è costretta a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all'art. 34.1.a del Codice del turismo (d.lgs. 79/2011) o
- b) non può soddisfare le richieste specifiche di cui all'articolo 36.5.a del Codice oppure
- c) propone di aumentare il prezzo del Contratto di oltre l'8% di cui all’art. 4,
Raggiungere informa il Viaggiatore riguardo a: i) le modifiche, ii) la loro incidenza sul prezzo e iii) il suo diritto di - entro il
termine ragionevole comunicato o, in difetto di precisazione,
2 (due) giorni -
accettare le modifiche proposte oppure
recedere dal Contratto, senza dover corrispondere spese di recesso. In quest’ultimo caso, Raggiungere può offrire al Viaggiatore stesso un
pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, informandolo del relativo prezzo.
6.3- In caso di mancata accettazione, da parte del Viaggiatore, delle modifiche o del pacchetto sostitutivo, Raggiungere
rimborsa, entro
14 (quattordici) giorni dal recesso dal Contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'art. 11.1.b, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7. La mancata risposta scritta del Viaggiatore entro il termine comunicato, comporta l’
accettazione delle modifiche.
6.4- Se le modifiche del Contratto o il pacchetto sostitutivo comportano una qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un'adeguata
riduzione del prezzo.
- RECESSO DEL VIAGGIATORE
7.1 -
Prima della data di previsto inizio del Viaggio, il Viaggiatore può
recedere dal Contratto verso rimborso a Raggiungere dei costi di gestione della pratica e dei seguenti importi standard:
- 10% (dieci per cento) della quota di partecipazione dal giorno dell’adesione fino a 60 (sessanta) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio;
- 30% (trenta per cento) della quota di partecipazione da 59 (cinquantanove) a 46 (quarantasei) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio;
- 50% (cinquanta per cento) della quota di partecipazione da 45 (quarantacinque) a 31 (trentuno) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio;
- 75% (settantacinque per cento) della quota di partecipazione da 30 (trenta) a 15 (quindici) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio,
- 100% (cento per cento) della quota di partecipazione da 14 (quattordici) giorni dalla data di previsto inizio del Viaggio sino a tutta la durata del Viaggio.
7.2 - In caso di
circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze (quali si intendono situazioni fuori dal controllo del Viaggiatore e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure) e che hanno un'
incidenza sostanziale sull'esecuzione del Contratto o
sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il Viaggiatore ha diritto di recedere dal Contratto
prima della data di previsto inizio del Viaggio, senza corrispondere spese di recesso ed al
rimborso integrale dei pagamenti effettuati in base al Contratto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare.
7.3 - In caso di Contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il Viaggiatore ha diritto di recedere entro un periodo di
5 (cinque) giorni dalla conclusione del Contratto,
senza penali.
- RECESSO DI RAGGIUNGERE
8.1 - Prima della data di previsto inizio del Viaggio, Raggiungere può recedere dal Contratto e offrire al Viaggiatore il
rimborso integrale dei
pagamenti effettuati, ma non è tenuta a versare un indennizzo supplementare, se:
- a) il numero di persone aderenti al Viaggio è inferiore al minimo previsto dal Contratto; in tal caso, Raggiungere comunica il recesso dal Contratto al Viaggiatore entro il termine fissato nel Contratto non inferiore a: i) 20 (venti) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio, se di durata superiore a 6 (sei) giorni; ii) 7 (sette) giorni prima della data di previsto inizio del Viaggio, se di durata tra 2 (due) e 6 (sei) giorni; iii) 48 (quarantotto) ore prima della data di previsto inizio del Viaggio, se di durata inferiore a 2 (due) giorni.
- b) Raggiungere non è in grado di eseguire il Contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso senza ingiustificato ritardo prima della data di previsto inizio del Viaggio.
8.2 – Raggiungere procede a tutti i
rimborsi prescritti a norma degli artt. 7.3 e 8.1 oppure, con riguardo a quanto previsto all’art. 7.1, rimborsa qualunque pagamento effettuato dal Viaggiatore per il Contratto, dopo aver detratto le somme ivi indicate, entro
14 (quattordici) giorni dal recesso.
- INADEMPIMENTO DI RAGGIUNGERE
9.1. - Il Viaggiatore
informa Raggiungere, tempestivamente e con la
massima sollecitudine possibile nelle circostanze del caso, di eventuali non conformità rilevate durante l'esecuzione del Contratto; in tali casi, Raggiungere
interverrà (senza con ciò nulla riconoscere, impregiudicato, quindi, l’accertamento dell’effettività della non conformità lamentata), a meno che ciò risulti
impossibile oppure
eccessivamente oneroso, tenuto conto dell'entità della non conformità e del valore dei servizi turistici interessati.
9.2. - Fatte salve le eccezioni di cui all’art. 9.1, se Raggiungere non pone rimedio alla non conformità lamentata entro un
periodo ragionevole comunicato dal Viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del Viaggio, il Viaggiatore può ovviare personalmente alla non conformità difetto e chiedere il
rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se Raggiungere
rifiuta rimediare alla non conformità o se è necessario ovviarvi
immediatamente, non occorre che il Viaggiatore specifichi un termine.
9.4 - Se Raggiungere
non pone rimedio alla non conformità regolarmente contestata come indicato agli artt. 9.1 e 9.2, e accertata, se del caso successivamente, si applica l'art. 11.
9.5 - Se la predetta non conformità costituisce un
inadempimento di non scarsa importanza e Raggiungere non vi ha posto tempestivamente rimedio entro il periodo
ragionevole di cui all’art. 9.2, il Viaggiatore può comunicare per iscritto a Raggiungere i) la
risoluzione, senza spese e con effetto immediato, del Contratto, ii) la richiesta di una
riduzione del prezzo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni.
9.6 - Se, in seguito all’intervento di Raggiungere, si accerta, anche successivamente, che la non conformità contestata dal Viaggiatore è
infondata, o la tempistica indicata dal Viaggiatore per ovviarvi era
incongrua, il Viaggiatore è tenuto a risarcire Raggiungere del danno subito.
- FORZA MAGGIORE
10.1 - Se, in corso d'esecuzione, per
circostanze sopravvenute non imputabili a Raggiungere, è impossibile fornire una
parte sostanziale, per valore o qualità, dei servizi turistici, Raggiungere offre, senza supplemento di prezzo,
soluzioni alternative di qualità adeguata, ove possibile equivalente o superiore, affinché l'esecuzione del Contratto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato.
10.2- Se le soluzioni alternative proposte sono di qualità inferiore rispetto al Contratto, Raggiungere riconosce al Viaggiatore un'
adeguata riduzione del prezzo. Il Viaggiatore può
respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili al Contratto o se la riduzione del prezzo è inadeguata.
10.3- Se è
impossibile predisporre soluzioni alternative o il Viaggiatore
respinge proposte conformi, al Viaggiatore è riconosciuta una
riduzione del prezzo.
10.4- In caso di inadempimento da parte di Raggiungere dell'obbligo di offerta di cui sopra, si applica l’art. 9.6.
- RESPONSABILITA’ DI RAGGIUNGERE
11.1 - In caso di
non conformità, il Viaggiatore ha diritto:
- a) ad un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia stata la non conformità, a meno che essa sia imputabile al Viaggiatore o a suoi aventi causa;
- b) al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una non conformità, a meno che essa sia imputabile al Viaggiatore o a un terzo o sia imprevedibile o inevitabile oppure sia dovuta a circostanze inevitabili e straordinarie, quali si intendono situazioni fuori dal controllo di Raggiungere e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure.
11.2 – A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nei casi di esenzione della responsabilità di Raggiungere di cui all’art. 11.1 i seguenti casi:
- il Viaggiatore non si presenti nella data, ora e luogo indicati da Raggiungere per la partenza;
- mancanza o irregolarità o intervenuta scadenza del periodo di validità, anche sopravveniente nel corso del Viaggio, di passaporto, visti, patenti o altri documenti personali richiesti per l’espatrio o per l’attestazione dell’assolvimento di obblighi vaccinali o di altre formalità sanitarie o di altro genere, quali richiesti nel Programma di Viaggio o in base a successive modifiche normative;
- inosservanza da parte del Viaggiatore di raccomandazioni, avvertenze o indicazioni fornite da Raggiungere, dai suoi aventi causa, quali i terzi fornitori di servizi, o contenute nel Programma di Viaggio;
- iniziative autonome del Viaggiatore;
- prestazioni dei servizi non inclusi nel Contratto.
11.4 – In ogni caso, il risarcimento cui è tenuta Raggiungere, salvo che per danni alla persona o causati intenzionalmente o per sua colpa, non può superare
triplo del prezzo totale del Contratto.
11.5 - A Raggiungere si applicano le limitazioni previste dalle
convenzioni internazionali in vigore che vincolano l'Italia o l'Unione europea, relative alla misura del
risarcimento - o alle condizioni a cui è dovuto - da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto.
11.6 – Il diritto al risarcimento o alla riduzione del prezzo ai sensi del presente articolo non pregiudica i
diritti dei viaggiatori previsti dal reg. (CE) n. 261/2004, dal reg. (CE) n. 1371/2007, dal reg. (CE) n. 392/2009, dal reg. (UE) n. 1177/2010 e dal reg. (UE) n. 181/2011, nonché dalle
convenzioni internazionali, fermo restando che il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del presente Contratto e il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di detti regolamenti e convenzioni internazionali
sono da detrarsi gli uni dagli altri.
11.7 - Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dal presente articolo è condizionato alla
tempestività della relativa comunicazione scritta a Raggiungere e si prescrive in
2 (due) anni, a decorrere dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni alla persona, che si prescrive in
3 (tre) anni a decorrere dalla data del rientro del Viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per tale tipo di risarcimento dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel Contratto.
- ASSISTENZA
12.1 – Raggiungere presta
adeguata assistenza al Viaggiatore che si trova in
difficoltà, in particolare fornendo le opportune
informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendolo nell'effettuare comunicazioni a distanza e a trovare servizi turistici alternativi.
12.2 – Raggiungere può addebitare un
costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia stato causato intenzionalmente dal Viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
- ASSICURAZIONE DEL VIAGGIATORE
Tutti i partecipanti ai viaggi di Raggiungere beneficiano della copertura assicurativa “CEAssistance + Bagaglio”, che dà diritto di usufruire, in caso di necessità, delle prestazioni descritte nel certificato che viene consegnato dopo la conclusione del Contratto e che, prima di tale momento, può essere richiesto in visione a Raggiungere.
- ASSICURAZIONE DI RAGGIUNGERE
Raggiungere è coperta da
polizza assicurativa Allianz Global Assistance S.p.A. n° 195782, per la responsabilità civile di cui agli artt. 15 e 16 del D.L. 111/95.
- CONTROVERSIE
Il Contratto è sottoposto alla legge italiana e, per qualsiasi controversia da esso derivante o comunque ad esso connessa, ivi incluse quelle relative alla loro validità, esecuzione ed interpretazione, è competente in via esclusiva il
foro di Torino.
Organizzazione tecnica:
RAGGIUNGERE TOUR OPERATOR srl a socio unico
Lungo Dora Colletta 75 – 10153 Torino
Tel. +390116604261 Fax: +390116604263
Email:
info@raggiungere.netAutorizz. Com. Torino n. 45446/2002/1
Direttore tecnico: Marina Emprin Gilardini